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L’iscrizione in anagrafe degli animali d’affezione è sempre obbligatoria per il cane, mentre per gatti e furetti è obbligatoria solo per ottenere il rilascio del passaporto europeo e per le attività di commercio/allevamento di gatti come previsto dalla legge n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo) e dalla L.R. n. 27/2000.

Si deve provvedere a svolgere le pratiche anagrafiche entro i termini indicati:

  • per iscrizione dell'animale entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne diventi proprietario
  • per decesso dell'animale, cambio residenza, cambio di proprietario entro 15 giorni
  • per smarrimento o sottrazione, entro 3 giorni

Per gatti e furetti valgono gli stessi termini previsti per il cane se l’animale è già iscritto, e se provengono da attività commerciali e di allevamento.